Voto per corrispondenza e metodo assembleare
Triveneto · I.B.10 · 9-2004
Assemblea e decisioni dei soci - Intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione
Massima
Nell’ipotesi in cui sia obbligatorio il metodo assembleare per le decisioni dei soci non si ritiene legittimo prevedere statutariamente la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza, in quanto l’applicazione analogica del comma 4 dell’art. 2370, c.c., è impedita dalla costruzione alternativa operata dall’art. 2479, commi 3 e 4, c.c., tra il consenso espresso per iscritto e il consenso espresso in assemblea.
È invece possibile prevedere statutariamente che le assemblee si tengano con mezzi di telecomunicazione in analogia con la disciplina dettata in materia per le s.p.a.
Norme collegate
Art. 2370Art. 106 D.L. 2020 n. 18Art. 2479
Massime collegate
Milano 14 - Uso di mezzi telematici e del voto per corrispondenza nelle assemblee di s.r.l.Milano 187 - Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazioneMilano 200 - Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioneTriveneto H.B.1 - Formulazione delle clausole di intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazioneTriveneto H.B.16 - Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi aventi diversi fusi orariTriveneto H.B.39 - Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarieTriveneto I.B.7 - Limiti al diritto di votoTriveneto I.B.15 - Formalità di convocazione di assemblea da tenersi con mezzi di telecomunicazione in luoghi aventi diversi fusi orariFirenze 82 - Clausole statutarie per le assemblee telematiche