Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo
Triveneto · H.G.25 · 9-2008
Riduzione del capitale sociale - Riduzione del capitale sociale per perdite
Massima
Nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate.
Pertanto, sarà necessario che le perdite risultino o dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di centottanta giorni o da una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni (vedi orientamento H.G.6).
Occorre inoltre una relazione dell’organo amministrativo, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, al fine di spiegare l’opportunità dell’operazione.
Norme collegate
Art. 2446Art. 2482-bis
Massime collegate
Triveneto H.G.7 - Riduzione parziale delle perditeTriveneto I.G.39 - Presupposti formali della delibera di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzoMilano 203 - Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzoMilano 68 - Copertura delle perdite e rilevanza degli “utili di periodo”Milano 204 - Riduzione del capitale sociale a copertura parziale di perdite superiori a un terzoTriveneto I.G.38 - Mancanza di un obbligo legale di allegazione al verbale della relazione dell’organo amministrativo sulla perditaTriveneto I.G.42 - Rinuncia all’obbligo di deposito della situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c.