Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1191 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Pagamento eseguito da un incapace

Dispositivo

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità [1190], [1443], [1933], [2034] ^(1).

(1) Si ritiene che la norma si riferisca sia all'incapacità legale (v.2,414,415c.c.) che a quella naturale (v.428c.c.). Tuttavia, essa riguarda solo l'adempimento in sè stesso, ma non le modalità con cui è eseguito, come nel caso di consegna di una somma di denaro maggiore di quella dovuta.

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