Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1255 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Dispositivo

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse ^(1).

(1) E' necessario che il creditore abbia un interesse altrimenti, secondo la regola, opera la confusione.

---