Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1234 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Inefficacia della novazione

Dispositivo

La novazione è senza effetto ^(1), se non esisteva ^(2) l'obbligazione originaria.

Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile, la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario ^(3).

(1) La sanzione è quella della nullità per mancanza di causa.

(2) Il concetto di inesistenza è impreciso, e quindi ne è difficile la definizione. Esso comprende certamente la nullità (1218ss. c.c.) e l'annullabilità (1425ss. c.c.) ma, in ordine a quest'ultima, è necessario che essa venga costituita con sentenza.

(3) In tal caso si configura una convalida tacita (art.1444, comma 2, c.c.). Così come previsto in materia contrattuale (1444c.c.), la convalida presuppone la consapevolezza dell'esistenza della causa di annullabilità.

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