Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1312 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Pagamento separato dei frutti o degli interessi

Dispositivo

Il creditore che riceve, separatamente e senza riserva ^(1), la parte dei frutti o degli interessi che è a carico di uno dei debitori perde contro di lui l'azione in solido per i frutti o per gli interessi scaduti, ma la conserva per quelli futuri.

(1) Il creditore, però, può riservarsi di mantenere la solidarietà per i frutti e gli interessi scaduti.

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