Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Articolo 1315 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quarto - Delle Obbligazioni · Titolo I - Delle Obbligazioni In Generale

Limiti alla divisibilità tra gli eredi del debitore

Dispositivo

Il beneficio della divisione non può essere opposto da quello tra gli eredi del debitore, che è stato incaricato di eseguire la prestazione o che è in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata [752] ^(1).

(1) Mentre l'incarico di eseguire una prestazione presuppone una successione testamentaria, quello di dare un bene può anche dipendere da un legato "ex lege", come ad esempio nel caso di abitazione nella casa famigliare ed uso degli arredi che spetta al coniuge superstite (540c.c.).

---