Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Articolo 398 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Revoca dell'emancipazione

Dispositivo

[Quando gli atti del minore ne dimostrano l'incapacità ad amministrare, l'emancipazione accordata per l'articolo 391 può essere revocata dal giudice tutelare su istanza di chi richiede l'emancipazione o anche d'ufficio, sentito il minore.

Revocata l'emancipazione, il minore rientra sotto la patria potestà o la tutela e vi rimane sino all'età maggiore.]

---