Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Articolo 399 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Pubblicità

Dispositivo

[I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l'emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all'atto di nascita dell'emancipato.

La pubblicita dei provvedimenti relativi all'autorizzazione dell'esercizio dell'impresa commerciale o alla revoca dell'autorizzazione e regolata dal libro V.]

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