Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Articolo 353 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Domanda di dispensa

Dispositivo

La domanda di dispensa ^(1) per le cause indicate nell'articolo precedente deve essere presentata al giudice tutelare [344] prima della prestazione del giuramento [349], salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta ^(2).

Il tutore è tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra persona [360].

(1) Come già delineato nelle note n. 2) dei precedenti artt.351e352c.c., la dispensa, nei casi previsti dall'art.351, opera automaticamente mentre nei casi dell'articolo precedente dovrà essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del giuramento.

(2) E' questa l'unica eccezione alla presentazione della domanda esclusivamente prima del giuramento: quando temporalmente sopravviene la causa di dispensa, si realizzano i presupposti per la domanda di esenzione dall'ufficio.

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