Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Articolo 352 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Dispensa su domanda

Dispositivo

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda [353] dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:

1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;

2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;

3) ^(1);

4) i militari in attività di servizio;

5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;

6) chi ha più di tre figli minori;

7) chi esercita altra tutela;

8) chi è impedito di esercitare la tutela da infermità permanente;

9) chi ha missione dal Governo fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela ^(2).

(1) Numero abrogato dall'art. 161 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2) In determinate situazioni eccezionali, il legislatore ha operato una dispensa dall'ufficio (di norma obbligatorio); nel caso della dispensa in esame essa è facoltativa, cioè opera solo a seguito della domanda presentata dall'interessato allo stesso giudice che ha effettuato la nomina.

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