Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Articolo 387 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Primo - Delle Persone E Della Famiglia · Titolo X - Della Tutela E Della Emancipazione

Prescrizione delle azioni relative alla tutela

Dispositivo

Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941] n. 5, [2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [43], [45].

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [2946] ^(1).

(1) Tale norma troverà applicazione in qualsiasi caso di gestione della tutela, come tipicamente quelli dell'azione di rendiconto e quella di responsabilità, residuando nei casi rimanenti le disposizioni degli artt.2946e2941n. 3 c.c.

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