Titolo VIII - Delle Misure Amministrative Di Sicurezza

Articolo 518 octies Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Primo - Dei Reati In Generale · Titolo VIII - Delle Misure Amministrative Di Sicurezza

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Dispositivo

^(1)Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

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