Titolo VIII - Delle Misure Amministrative Di Sicurezza

Articolo 518 sexiesdecies Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Primo - Dei Reati In Generale · Titolo VIII - Delle Misure Amministrative Di Sicurezza

Circostanze aggravanti

Dispositivo

^(1)La pena è aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:

1) cagiona un danno di rilevante gravità;

2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;

3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;

4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo [416].

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo [30] e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo [36].

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

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