Articolo 518 terdecies Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Primo - Dei Reati In Generale · Titolo VIII - Delle Misure Amministrative Di Sicurezza
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Dispositivo
^(1)Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo [285], commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.
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