Articolo 201 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Primo - Dei Reati In Generale · Titolo VIII - Delle Misure Amministrative Di Sicurezza
Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero
Dispositivo
Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato [7]-[10], è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.
Nel caso indicato nell'articolo [12], numero 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa [c.p.p. [678] ^(1).
(1) La dottrina è concorde che il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza non è ammissibile per i fatti non costituenti reato, ma per i quali la legge italiana prevede come la possibilità di un misura di sicurezza.
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