Articolo 1089 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali
Acqua impiegata come forza motrice
Dispositivo
Chi ha diritto di servirsi dell'acqua come forza motrice ^(1) non può, senza espressa disposizione del titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
(1) Se l'acqua non viene usata come forza motrice, si applica l'art.1048.
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