Articolo 1041 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali
Letto dell'acquedotto
Dispositivo
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto ^(1), deve sopportare la metà delle spese occorrenti ^(2).
(1) Prima che sia definita l'opera canalizzazione del fondo servente.
(2) Se è realizzato il canale, diventa più gravoso imporre allo stesso delle limitazioni.
---