Titolo VI - Delle Servitu Prediali

Articolo 1085 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali

Tempo d'esercizio della servitù

Dispositivo

Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno ^(1); per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera ^(2).

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali ^(3).

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere ^(4).

(1) Il periodo che va, cioè, dal 21 marzo (equinozio di primavera) al 23 settembre (equinozio di autunno).

(2) Il periodo che va dal 23 settembre al 21 marzo.

(3) Il giorno e la notte naturali si estendono dall'alba al tramonto e da questo al sorgere del sole.

(4) La disposizione si applica per analogia alle servitù in essere con riferimento ai giorni feriali (lavorativi).

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