Titolo VI - Delle Servitu Prediali

Articolo 1035 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo VI - Delle Servitu Prediali

Attraversamento di acquedotti

Dispositivo

Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui ^(1) può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi [1046].

(1) La norma prevede un particolare modo di esercizio della servitù di acquedotto già costituita o da costituire.

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