Articolo 623 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie
Comunicazioni agli eredi e legatari
Dispositivo
Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico [603] c.c.], appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo [602] c.c.] o segreto [604] c.c.], dopo la pubblicazione [620], [621] del c.c.], comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza [43] c.c.] ^(1).
(1) Non incombe sul notaio l'obbligo di ricercare gli eredi e legatari di cui non conosca la residenza o il recapito.Ove il notaio non proceda agli incombenti indicati dalla norma in commento o li ritardi, gli interessati potranno richiedere il risarcimento del danno.
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