Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Articolo 608 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Ritiro di testamento segreto od olografo

Dispositivo

^(1)Il testamento segreto [604], [605] c.c.] e il testamento olografo [n602cc] c.c.] che è stato depositato [620] c.c.] possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano [685]c.c.] ^(2).

A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni ^(3) e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.

Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

(1) Il ritiro del testamento olografo non vale come revoca e non ne fa venir meno la validità.Quello segreto, una volta ritirato, perde di efficacia ma si converte olografo se di esso ha i requisiti formali (v. art.607del c.c).

(2) In passato era richiesta la presenza di un magistrato.

(3) Non necessariamente gli stessi che hanno assistito alla consegna della scheda testamentaria (v. art. [605del c.c.).

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