Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Articolo 693 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie

Diritti e obblighi dell'istituito

Dispositivo

L'istituito ha il godimento ^(1) e la libera amministrazione ^(2) dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni ^(3) dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario [981] ss. c.c.].

[Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.] ^(4)

(1) Nel godimento l'istituito deve usare la diligenza richiesta dall'art.1001del c.c., ossia quella del buon padre di famiglia.

(2) Vi è l'obbligo di redigere l'inventario e di prestare garanzia ai sensi dell'art.1002del c.c..L'inventario è richiesto, oltre che per effetto del rinvio alle norme in tema di usufrutto, anche dall'art.471del c.c. sull'accettazione dell'eredità degli incapaci.

(3) Tra cui anche mutare la destinazione dei beni ereditari e modificarne la funzione.

(4) Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 198 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

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