Articolo 656 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo III - Delle Successioni Testamentarie
Legato di cosa del legatario
Dispositivo
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell'apertura della successione.
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento ^(1) risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento ^(2).
(1) E' sufficiente che il testatore abbia previsto l'alienazione, non anche l'individuazione del proprietario.
(2) La previsione dell'alienazione del bene legato deve risultare necessariamente dal testamento. Non è consentito far riferimento ad altre dichiarazioni scritte del testatore, diversamente da quanto accade per il legato di cosa dell'onerato o di un terzo di cui all'art.651del c.c..
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