Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia

Articolo 690 Codice Penale

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Terzo - Delle Contravvenzioni In Particolare · Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia

Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Dispositivo

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico cagiona l'ubriachezza altrui [689] ^(1), somministrando bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 30 a euro 309 ^(2).

(1) L'ubriachezza, che costituisce l'evento del reato, deve realizzarsi pubblicamente, ai fini dell'integrazione della norma in esame.

(2) Si qualifica come fattispecie generica rispetto a quella speciale ex art.689, di cui riprende la condotta delittuosa di somministrazione.

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