Articolo 704 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Terzo - Delle Contravvenzioni In Particolare · Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia
Armi
Dispositivo
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo [585];
2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti ^(1) ^(2).
(1) Rimangono esclusi gli strumenti diretti ad offendere il cui porto è vietato in modo assoluto dalla legge.
(2) Tale previsione deve integrarsi con quanto espresso ex artt. 45, 81 e 81 del T.u.l.p.s.
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