Articolo 678 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Terzo - Delle Contravvenzioni In Particolare · Titolo I - Delle Contravvenzioni Di Polizia
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi
Dispositivo
[^(1)Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.]
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 1, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.
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