Articolo 2546 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici
Nozione
Dispositivo
Nella società di mutua assicurazione [1883], [1884] le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale [2325], [2462].
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo [2548].
---