Articolo 2536 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici
Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi
Dispositivo
Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno ^(1) dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto [2290], [2518], [2531], [2532], [2533] ^(2).
(1) La responsabilità del socio uscente nei confronti della società per il pagamento dei conferimenti non versati è stato ridotto ad un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.
(2) Il socio uscente dovrà restituire alla società o agli organi della procedura di insolvenza, l'importo ricevuto a titolo di liquidazione della quota, e ciò sul presupposto che il pagamento sia avvenuto quando già la società non era in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
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Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 3079/1994
Nelle cooperative, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e successivamente in proprietà individuale ai soci, dai rapporti attinenti alla attività sociale, comportanti l'obbligo di contribuzione alle spese di ordinaria amministrazione, debbono essere distinti i rapporti relativi alle peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi perché, mentre le contribuzioni del primo rientrano tra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cc., non vi rientrano quelli del secondo tipo, che sono destinati a gravare, in caso di uscita del socio dalla cooperativa, sul socio che a questo subentra acquistando l'aspettativa alla assegnazione dell'alloggio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3079 del 29 marzo 1994)