Codice Civile
Articolo 2512 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo VI - Delle Societa Cooperative E Delle Mutue Assicuratrici
Cooperativa a mutualità prevalente
Dispositivo
Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
(1) L'albo è tenuto a cura del Ministero delle attività produttive al fine di soddisfare una esigenza di riconoscibilità delle suddette società.
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Massime notarili collegate
- Passaggio dalla mutualità prevalente alla mutualità non prevalente e viceversa
- Acquisto della personalità giuridica da parte delle società cooperative
- Fusione o scissione di società cooperativa a mutualità prevalente e obbligo della relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c.
- Iscrizione all’albo delle cooperative ed obblighi del notaio