Articolo 848 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo II - Della Proprieta
Sanzione dell'inosservanza
Dispositivo
[Gli atti compiuti contro il divieto dell'articolo 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data della trascrizione dell'atto.]
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