Titolo II - Della Proprieta

Articolo 921 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo II - Della Proprieta

Consorzi coattivi

Dispositivo

Nel caso indicato dall'articolo [918], il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

Il consorzio può anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti mediante il pagamento delle dovute indennità.

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