Codice Civile
Articolo 787 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo V - Delle Donazioni
Errore sul motivo della donazione
Dispositivo
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. n. 20189/2005
In tema di donazione, stabilire se un elemento sia da qualificare come onere, ex art. 793 cod. civ., ovvero come motivo , per gli effetti previsti dall'art. 787 cod. civ., si risolve nella valutazione di circostanze di fatto relative alla ricerca della effettiva volontà dei contraenti , che può essere censurata in sede di legittimità solo se le ragioni poste a base del convincimento del giudice di merito siano viziate da errori logici o giuridici.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 20189 del 19 ottobre 2005)