Titolo V - Delle Donazioni

Articolo 791 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo V - Delle Donazioni

Condizione di riversibilità

Dispositivo

Il donante può stipulare la riversibilità ^(1) delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di preminenza del donatario e dei suoi discendenti ^(2) [792] c.c.].

Nel caso in cui la donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di altri si considera non apposto ^(3) [1354] c.c.].

(1) Per patto di riversibilità si intende la clausola mediante cui si stabilisce che i beni donati tornino di proprietà del donante in caso di premorienza del donatario o dei suoi discendenti.

(2) Ossia i figli del donatario, tra cui anche quelli concepiti.

(3) Il patto di riversibilità a favore di un terzo è nullo in quanto si ritiene sia in contrasto con il divieto di patti successori (v.art. 458 del c.c.).

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