Articolo 721 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo IV - Della Divisione
Vendita degli immobili
Dispositivo
I patti e le condizioni della vendita [1470] c.c.] degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti [719] c. 2 c.c.], sono stabiliti dall'autorità giudiziaria ^(1).
(1) O dal notaio a cui sono state delegate le operazioni di divisione, ai sensi dell'art. 786 del c.p.c..
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