Titolo IV - Della Divisione

Articolo 741 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo IV - Della Divisione

Collazione di assegnazioni varie

Dispositivo

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio ^(1), per avviarli all'esercizio di una attività produttiva o professionale ^(2), per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita ^(3) [1919], [1923] c.c.] a loro favore o per pagare i loro debiti.

(1) Sono tali quelle che eccedono notevolmente la misura ordinaria, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante. Tali spese sono soggette a collazione in base al loro valore nominale, oltre agli interessi di legge dall'apertura della successione.

(2) Deve trattarsi di spese, diverse da quelle di educazione e mantenimento, che eccedono notevolmente la misura ordinaria, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante.

(3) Tali donazioni sono considerate indirette ed assumono la forma del contratto a favore di terzo.Se il defunto mette a disposizione delle somme affinchè l'erede paghi il premio assicurativo la donazione è, invece, diretta.Tale previsione si ritiene estendibile per via analogica al coniuge.

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