Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Articolo 513 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Separazione contro i legatari di specie

Dispositivo

I creditori del defunto ^(1) possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie [649], [756] c.c.] ^(2).

(1) Tale diritto spetta solo ai creditori, non ai legatari.

(2) Benchè attraverso il legato di specie, ossia quello che ha ad oggetto beni determinati o diritti che fanno parte del patrimonio delde cuius,la proprietà si trasferisca al legatario al momento della morte del testatore (v. art.649c. 2 del c.c.), i creditori del defunto hanno il diritto di ottenere la separazione anche su tali beni e diritti. In tale ipotesi al legatario di specie è consentito chiedere la separazione su altri beni del defunto per ottenere il valore equivalente al proprio legato di specie, con preferenza sui legatari non separatisti e sui creditori dell'erede.

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