Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Articolo 478 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Secondo - Delle Successioni · Titolo I - Disposizioni Generali Sulle Successioni

Rinunzia che importa accettazione

Dispositivo

^(1) ^(2)La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione [459], [519] ss. c.c.].

(1) Secondo la dottrina agli artt.477e478del c.c. vengono elencate ipotesi tipiche di accettazione tacita.La giurisprudenza, invece, parla in proposito di accettazione presunta che, a differenza di quanto previsto per l'accettazione tacita, prescinde dalla dimostrazione della sussistenza in capo al chiamato della volontà di accettare di cui all'art.476del c.c..

(2) Qualora la rinuncia avvenga a titolo gratuito o a favore di tutti gli altri chiamati, non si ha accettazione tacita perchè l'eredità sarebbe stata devoluta a tali soggetti a prescindere dalla manifestazione di volontà del rinunciante (v. art.519del c.c.).

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Massime giurisprudenziali

Cass. civ. n. 11213/2007

L'erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l'eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell'attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell'asse ereditario, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare «a far valere la decadenza» in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull'eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell'eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al de cuius e, quindi, esercizio di tale diritto.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11213 del 16 maggio 2007)