Articolo 602 bis Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo XII - Dei Delitti Contro La Persona
Pene accessorie
Dispositivo
[La condanna per i reati di cui agli articoli [583], [600], [601], [602], [609], [609], [609] e [609] comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore; 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.]
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