Articolo 534 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo IX - Dei Delitti Contro La Moralita Pubblica E Il Buon Costume
Sfruttamento di prostitute
Dispositivo
[Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]
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