Titolo IV Bis - Trasferimento Dei Procedimenti Penali

Articolo 740 ter Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Undicesimo - Rapporti Giurisdizionali Con Autorita Straniere · Titolo IV Bis - Trasferimento Dei Procedimenti Penali

Ordine di devoluzione

Dispositivo

^(1)1. La Corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo [740].

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, della l. 3 agosto 2009, n. 116.

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