Titolo IV Bis - Trasferimento Dei Procedimenti Penali

Articolo 740 bis Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Undicesimo - Rapporti Giurisdizionali Con Autorita Straniere · Titolo IV Bis - Trasferimento Dei Procedimenti Penali

Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate

Dispositivo

^(1)1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5, della l. 3 agosto 2009, n. 116.

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