Articolo 133 bis Codice di Procedura Penale
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Settimo - Giudizio · Titolo II - Dibattimento
Disposizione generale
Dispositivo
1. ^(1)Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo [133].
(1) Disposizione introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").
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