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Titolo V - Notificazioni
Libro Secondo - Atti
Titolo V - Notificazioni
148
Art. 148 - Organi e forme delle notificazioni
149
Art. 149 - Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo
150
Art. 150 - Forme particolari di notificazione disposte dal giudice
151
Art. 151 - Notificazioni richieste dal pubblico ministero
152
Art. 152 - Notificazioni richieste dalle parti private
153
Art. 153 - Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante
154
Art. 154 - Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria
155
Art. 155 - Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese
156
Art. 156 - Notificazioni all'imputato detenuto
157
Art. 157 - Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto
158
Art. 158 - Prima notificazione all'imputato in servizio militare
159
Art. 159 - Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità
160
Art. 160 - Efficacia del decreto di irreperibilità
161
Art. 161 - Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
162
Art. 162 - Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto
163
Art. 163 - Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
164
Art. 164 - Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
165
Art. 165 - Notificazioni all'imputato latitante o evaso
166
Art. 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente
167
Art. 167 - Notificazioni ad altri soggetti
168
Art. 168 - Relazione di notificazione
169
Art. 169 - Notificazioni all'imputato all'estero
170
Art. 170 - Notificazioni col mezzo della posta
171
Art. 171 - Nullità delle notificazioni