Titolo VII - Incidente Probatorio

Articolo 400 Codice di Procedura Penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 · Libro Quinto - Indagini Preliminari E Udienza Preliminare · Titolo VII - Incidente Probatorio

Provvedimenti per i casi di urgenza

Dispositivo

1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria ^(1).

(1) Trattasi dell'ipotesi opposta a quelle del differimento dell'incidente probatorio di cui all'art.397.

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