Articolo 803 Codice di Procedura Civile
R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 · Libro Quarto - Dei Procedimenti Speciali · Titolo VII - Dellefficacia Delle Sentenze Straniere
Esecuzione richiesta in via diplomatica
Dispositivo
[Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]
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