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Titolo VI - Degli Atti Processuali
Libro Primo - Disposizioni Generali
Titolo VI - Degli Atti Processuali
121
Art. 121 - Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti.
122
Art. 122 - Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete
123
Art. 123 - Nomina del traduttore
124
Art. 124 - Interrogazione del sordo e del muto
125
Art. 125 - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte
126
Art. 126 - Contenuto del processo verbale
127
Art. 127 - Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
127 bis
Art. 127 bis - Udienza mediante collegamenti audiovisivi
127 ter
Art. 127 ter - Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
128
Art. 128 - Udienza pubblica
129
Art. 129 - Doveri di chi interviene o assiste all'udienza
130
Art. 130 - Redazione del processo verbale
131
Art. 131 - Forma dei provvedimenti in generale
132
Art. 132 - Contenuto della sentenza
133
Art. 133 - Pubblicazione e comunicazione della sentenza
134
Art. 134 - Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza
135
Art. 135 - Forma e contenuto del decreto
136
Art. 136 - Comunicazioni
137
Art. 137 - Notificazioni
138
Art. 138 - Notificazione in mani proprie
139
Art. 139 - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
140
Art. 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
141
Art. 141 - Notificazione presso il domiciliatario
142
Art. 142 - Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica
143
Art. 143 - Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
144
Art. 144 - Notificazione alle amministrazioni dello Stato
145
Art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche
146
Art. 146 - Notificazione a militari in attività di servizio
147
Art. 147 - Tempo delle notificazioni
148
Art. 148 - Relazione di notificazione
149
Art. 149 - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario
149 bis
Art. 149 bis - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario
150
Art. 150 - Notificazione per pubblici proclami
151
Art. 151 - Forme di notificazione ordinate dal giudice
152
Art. 152 - Termini legali e termini giudiziari
153
Art. 153 - Improrogabilità dei termini perentori
154
Art. 154 - Prorogabilità del termine ordinatorio
155
Art. 155 - Computo dei termini
156
Art. 156 - Rilevanza della nullità
157
Art. 157 - Rilevabilità e sanatoria della nullità
158
Art. 158 - Nullità derivante dalla costituzione del giudice
159
Art. 159 - Estensione della nullità
160
Art. 160 - Nullità della notificazione
161
Art. 161 - Nullità della sentenza
162
Art. 162 - Pronuncia sulla nullità