Titolo IV - Dellenfiteusi

Articolo 964 Codice Civile

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Terzo - Della Proprieta · Titolo IV - Dellenfiteusi

Imposte e altri pesi

Dispositivo

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo ^(1) sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali [1009].

Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone ^(2).

(1) I pesi che gravano sul suolo sono tutti i limiti e gli obblighi, cui fa latamente riferimento l'art.832ed insiti nel diritto di proprietà, ed, in ogni caso, gli oneri reali e le obbligazionipropter rem.

(2) L'accordo per cui il costo delle imposte e dei pesi con cui si pone il pagamento delle imposte e dei pesi è ad esclusivo carico del concedente vale solo tra le parti e non anche nei confronti del fisco(insieme di uffici pubblici deputati all'accertamento e alla riscossione dei tributi).Per la pubblica amministrazione il disposto del primo comma ha valore inderogabile.

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