Articolo 2157 Codice Civile
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 · Libro Quinto - Del Lavoro · Titolo II - Del Lavoro Nellimpresa
Diritto di preferenza del concedente
Dispositivo
Il mezzadro, nella vendita dei prodotti assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni, preferire il concedente [966], [2155], [2156].
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