Articolo 511 Codice Penale
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 · Libro Secondo - Dei Delitti In Particolare · Titolo VIII - Dei Delitti Contro Leconomia Pubblica Lindustria E Il Commercio Artt
Pena per i capi, promotori e organizzatori
Dispositivo
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli [502] e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori ^(1); e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
(1) Per capi s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione.
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